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22 Febbraio 2022

MODIFICHE ORDINARIE DISCIPLINARE VINI DOC “ETNA” febbraio 2022

MODIFICHE ORDINARIE DISCIPLINARE VINI DOC “ETNA”
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto 19 gennaio 2022 Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Etna” con allegato (ALLEGATO A) il disciplinare di produzione consolidato.
Le modifiche principali riguardano:

Art. 2-Base ampelografica per l’Etna spumante (sia rosato che vinificato in bianco) nella composizione ampelografica la percentuale minima di Nerello Mascalese, è stata aumentato dal 60% all’80%

Art. 4-Norme per la viticoltura introduzione del comma 2, relativo al numero di ceppi minimo per ettaro pari a 4.600 piante/ha per i nuovi impianti e reimpianti al comma 5 per l’Etna rosato il titolo alcolometrico minimo delle uve è stato diminuito da 12% vol a 11,5% vol e, per l’ Etna spumante (sia bianco che rosato) dal 10% vol a 9,5% vol

Art. 6-Caratteristiche al consumo Per l’Etna bianco superiore è stato eliminato il valore massimo (7 g/l) relativo all’acidità totale ed è rimasto solo il valore minimo pari a 5,5 g/l Per l’Etna rosato è stato modificato il descrittore relativo al colore, che è diventato “rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati”, per includere anche i rosati , che conseguenzialmente all’evoluzione del gusto dei consumatori, vengono prodotti con tonalità più chiare; il titolo alcolometrico volumico totale minimo che è stato abbassato da 12,5% vol a 12,00% vol; l’estratto
non riduttore minimo che è stato abbassato da 20,0 g/l a 18,0 g/l Per l’Etna spumante bianco è stato modificato il descrittore relativo al colore , che è diventato “giallo paglierino più o meno intenso” e, il descrittore relativo all’odore, che è diventato “intenso e caratteristico, talvolta con note agrumate accompagnate da un delicato sentore di lievito” Per l’Etna spumante rosato è stato modificato il descrittore relativo al colore, che è divenuto “rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati” e il descrittore relativo all’odore.

Art. 7-Etichettatura e presentazione Al comma 4 è stato introdotta la possibilità dell’uso del nome geografico più ampio “Sicilia”

Art. 8-Confezionamento Al comma 1 è stata abbassata la capacità massima delle bottiglie da 5 a 3 litri, ad eccezione per le bottiglie di vetro di forma bordolese, borgognotta e renana: in questi casi si potrà arrivare fino a 18 litri. Al comma 3 , l’uso di tappi raso bocca, prima obbligatorio per tutti i vini, è stato circoscritto solo ai vini Etna rosso riserva e Etna bianco superiore, per le altre tipologie sono ora ammessi tutti i sistemi di chiusura ammessi dalla normativa vigente.

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