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12 Dicembre 2013

Circolare assemblaggi 2013

A TUTTE LE AZIENDE ASSOGGETTATE AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI VINI A DOP E IGP SICILIANI                                       

 COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE ASSEMBLAGGI VINI DOP ENTRO 3 GG LAVORATVI

Si ricorda alle aziende che, così come prescritto dall’art. 2 comma 2 del DM 11/11/11, in caso di assemblaggio di partite di vino a DOCG o DOC già certificate ( necessariamente della medesima tipologia ed, appartenenti o meno alla stessa annata) tale operazione deve essere comunicata a questo OdCC, tramite il ns. portale adibito ai controlli, entro TRE giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’assemblaggio, allegando l’apposita autodichiarazione (sottoscritta dal responsabile del processo di assemblaggio) che troverete da scaricare nella apposita maschera del portale adibita alla comunicazione dei nuovi assemblaggi.

Il responsabile OdCC IRVO

(Dr.ssa Francesca Salvia)

 

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DM 11 Novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini   DOP e IGP,   degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini   DOP

 ………………………omissis

 

Art. 2

(Definizione e identificazione della partita di vino da destinare alla certificazione analitica e organolettica)

 1. Per partita di vino si intende una massa omogenea di prodotto, da destinare ad essere certificata con la relativa DOCG, DOC o IGT, proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta:

 –     in un unico o più recipienti, fino ad un massimo di cinque; in piccoli recipienti (botti con capacità massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie, senza limiti numerici, collocati nello stesso stabilimento. Gli stessi recipienti devono essere identificati in conformità alle disposizioni di cui al Capo III del Reg. CE n. 436/2009 e di cui all’articolo 5 del D.M. 3 luglio 2003, tuttora in vigore ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del DM 23 dicembre 2009.

2. Fatte salve le limitazioni connesse all’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve cui all’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo e fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, in caso di assemblaggio di partite già certificate per la medesima tipologia DOCG o DOC, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata, da ritenere una nuova partita così come definita al comma 1, deve essere prodotta, a cura del detentore entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’assemblaggio, alla struttura di controllo apposita autocertificazione, sottoscritta dall’enologo di cui alla legge n. 129/1991 – o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consente l’effettuazione delle determinazioni analitiche appresso indicate – responsabile del processo di assemblaggio, che attesti la conformità della partita assemblata ai parametri chimico – fisici stabiliti dall’articolo 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.

 

Scarica Circolare e DM 11/11/11

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